Esercizio della professione in periodo di sospensione: la notifica del provvedimento inibitorio esecutivo è immediatamente efficace sin dalla data di notifica al domiciliatario

La violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione. In particolare, nel caso in cui questo sia notificato al domicilio eletto presso il difensore, è da tale data che spiega i propri effetti e non da quella -eventualmente successiva- in cui il procuratore domiciliatario informasse il proprio assistito, giacché l’elezione di domicilio comporta l’accettazione del rischio che si venga a creare una tale “zona d’ombra” tra la notifica al domicilio eletto (l’unica legalmente rilevante) ed il tempo della notizia poi comunicata effettivamente: ma tale ultimo tempo non assume rilevanza alcuna (Nel caso di specie, la notifica del provvedimento di sospensione esecutivo avveniva il 3 ottobre presso il domiciliatario, il quale ne dava notizia il successivo 5 ottobre all’assistito, che tuttavia il 4 ottobre aveva richiesto la notifica di un atto di pignoramento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione del CDD per violazioned dell’art. 36 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 213 del 23 luglio 2025

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 5 del 20 Febbraio 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)