La violazione dell’art. 36 cdf (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione. In particolare, nel caso in cui questo sia notificato al domicilio eletto presso il difensore, è da tale data che spiega i propri effetti e non da quella -eventualmente successiva- in cui il procuratore domiciliatario informasse il proprio assistito, giacché l’elezione di domicilio comporta l’accettazione del rischio che si venga a creare una tale “zona d’ombra” tra la notifica al domicilio eletto (l’unica legalmente rilevante) ed il tempo della notizia poi comunicata effettivamente: ma tale ultimo tempo non assume rilevanza alcuna (Nel caso di specie, la notifica del provvedimento di sospensione esecutivo avveniva il 3 ottobre presso il domiciliatario, il quale ne dava notizia il successivo 5 ottobre all’assistito, che tuttavia il 4 ottobre aveva richiesto la notifica di un atto di pignoramento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione del CDD per violazioned dell’art. 36 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 213 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 23 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 13 Settembre 2021 (sospensione)
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