La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 12 Aprile 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 16 Gennaio 2015 (cancellazione amm.va)
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