La sospensione del procedimento disciplinare per contestuale pendenza di procedimento penale presuppone un’identità sia oggettiva sia soggettiva, ovvero: occorre che i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi i fatti, e che questi siano contestati ai medesimi soggetti. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del procedimento disciplinare over risulti l’apertura di un “modello 44”, che è un registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, di notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Luglio 2014 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)
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