Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell’attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 22 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 02 Settembre 2020 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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