Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare nel caso di resipiscenza solo “formale”

L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza sostanziale ed effettiva, ma solo meramente formale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Settembre 2022 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 27 Ottobre 2015 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment