Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Arnau), sentenza n. 488 del 31 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 488 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 45 del 28 Dicembre 2023 (sospensione)
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