Esclusa la responsabilità disciplinare nel caso di quadro probatorio contraddittorio

Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Atzori), sentenza n. 30 del 26 febbraio 2024

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Stefenelli), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 170.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 26 Febbraio 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 13 Novembre 2027 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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