Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 45 del 25 Giugno 2018 (censura)
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