Sebbene sia ammissibile la permanenza del praticante nel relativo registro anche oltre la data del conseguimento del certificato di compiuta pratica, la necessità del rigoroso rispetto del periodo di sei anni di abilitazione al patrocinio fissato dalla legge impone che il praticante debba svolgere il patrocinio stesso non in modo frammentario, ma integralmente entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica (Nel caso di specie, il praticante avvocato, dopo aver conseguito il certificato di compiuta pratica ed essere stato cancellato su sua richiesta dal registro, aveva chiesto di esservi reiscritto dopo oltre sei anni dalla prima iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il COA prima ed il CNF dopo hanno rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 08 Giugno 2013 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 04 Maggio 2011
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