Ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, non è rilevante l’omessa o errata indicazione della norma specifica violata, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020
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