Elezioni forensi: sul reclamo presentato direttamente al CNF anziché al COA

Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934. Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 71 del 26 aprile 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 26 Aprile 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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