Elezioni forensi: sui poteri della Commissione elettorale

In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e, dopo lo scrutinio, predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti, verificando infine in caso di eventuale parità di voti chi sia l’Avvocato «più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», atteso che sarà costui a risultare eletto. Esauriti detti adempimenti, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione postuma sulla eleggibilità dei candidati (anche se ammessi irritualmente “con riserva”), incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli stessi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 09 Maggio 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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