Elezioni forensi: prima del voto, la Commissione elettorale può modificare in autotutela i propri provvedimenti

In tema di elezioni forensi, nella fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla Commissione elettorale perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto, conformemente al principio generale secondo cui l’amministrazione può e deve provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 36 della legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024

abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment