L’art. 6 del Regolamento elettorale (DM n. 170/2014) prevede che le candidature debbano essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante il deposito di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero dell’atto di notorietà) entro le ore 12 del decimo giorno antecedente l’inizio delle operazioni di voto. Tale disposizione non è pretermissibile né surrogabile e va applicata nell’interesse generale di assicurare trasparenza, celerità, parità di trattamento e quindi la regolarità del procedimento elettorale preparatorio (Nel caso di specie, il ricorrente aveva tuttavia invocato l’applicazione dell’art. 43 DPR 445/2000, che impone all’Amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il reclamo elettorale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 231
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 29 Dicembre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera
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