Elezioni forensi: le irregolarità nel “format” delle schede non viziano il procedimento elettorale

In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), non possono comportare l’annullamento delle operazioni i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (Nella specie, il voto era stato espresso utilizzando schede elettorali non approvate espressamente dal COA e prive del nominativo prestampato dei candidati, in violazione dell’art. 8 Reg. CNF n. 1/2014. Il risultato delle elezioni veniva quindi impugnato al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’eccezione di nullità).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Maggio 2025
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Febbraio 2023
Giurisprudenza CNF

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