In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), nel caso in cui una scheda elettorale venga sostituita (nella specie, a causa di un errore materiale nella compilazione), la scheda sostituita va debitamente annullata e conservata insieme a tutto il materiale relativo alle votazioni, ma allorché invece venga impropriamente distrutta, l’intero procedimento elettorale non ne risulta perciostesso inficiato, trattandosi piuttosto di mera irregolarità che non incide sulla sincera e libera espressione del voto né mina la attendibilità del risultato elettorale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Febbraio 2023
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