Elezioni forensi: la distruzione di una scheda sostituita (che andrebbe invece conservata) non vizia il procedimento elettorale

In tema di elezioni forensi (nella specie, dei consiglieri CDD), nel caso in cui una scheda elettorale venga sostituita (nella specie, a causa di un errore materiale nella compilazione), la scheda sostituita va debitamente annullata e conservata insieme a tutto il materiale relativo alle votazioni, ma allorché invece venga impropriamente distrutta, l’intero procedimento elettorale non ne risulta perciostesso inficiato, trattandosi piuttosto di mera irregolarità che non incide sulla sincera e libera espressione del voto né mina la attendibilità del risultato elettorale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Maggio 2025
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Febbraio 2023
Giurisprudenza CNF

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