Elezioni forensi: la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è, nella sostanza, “difficilmente percepibile”

L’incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l’art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti giacché, nella sostanza, la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 11 Marzo 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 31 Dicembre 2018
Giurisprudenza CNF

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