Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale. Infatti, nel giudizio sulle elezioni dei COA, la qualità di parte necessaria spetta al Consiglio dell’Ordine e a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 01 Giugno 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera
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