In tema di elezioni forensi, a pena di irricevibilità, le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’ordine mediante dichiarazione cartacea sottoscritta dall’interessato (art. 8, co. 2, L. n. 113/2017), ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (art. 65 Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11169 del 06 Aprile 2022 (respinge)
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