Elezioni forensi: la candidatura è ammissibile anche in assenza di documento di riconoscimento del presentatore (noto all’ufficio ricevente)

In tema di elezioni forensi, è illegittima l’esclusione della candidatura dovuta al mancato contestuale deposito del documento di identità (artt. 8, c. 2, l. n. 113/2017 e 46 e 47 del DPR 445/2000), il quale infatti non è un requisito di partecipazione bensì esclusivamente vòlto a munire la domanda dell’effetto autocertificativo ex art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che tuttavia è finalizzato a supplire al deficit di conoscenza dell’identità del presentatore della dichiarazione sostitutiva, deficit che nel caso di una collettività limitata, qual è quella degli iscritti all’albo, può ritenersi attenuata dalla conoscenza diretta del soggetto presentatore da parte del soggetto ricevente la dichiarazione, che coincide con il personale addetto alla segreteria del COA, con il quale l’iscritto/candidato interagisce di norma frequentemente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 182 del 25 settembre 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 183 del 25 settembre 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 3 ottobre 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 188 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 25 Settembre 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 12 Gennaio 2023
Giurisprudenza CNF

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