Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo va inteso in senso oggettivo

In tema di elezioni forensi (nella specie, CDD), ai fini dell’operatività del divieto contenuto nell’art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla luce dell’interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all’esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura. Tali principi, peraltro, si applicano anche all’ipotesi di consiliatura intermedia giunta a termine, ma di durata inferiore a quella del precedente mandato svolto dal candidato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Maggio 2025 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Febbraio 2023
Giurisprudenza CNF

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