In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, il divieto del terzo mandato consecutivo non ha valore assoluto ma relativo, poiché si riferisce a due mandati consecutivi svolti in successione cronologica immediatamente antecedente alla indizione della nuova tornata elettorale, con ricandidatura possibile una volta decorsi un numero di anni pari a quelli in cui si è svolto il precedente mandato (art. 3, comma 3 terzo periodo, della l. n. 113/2017).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 11 Marzo 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 31 Dicembre 2018
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