Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), che resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato: in particolare, le due consiliature devono essere considerate unitariamente, ai fini del richiamato divieto, sicché qualora il medesimo candidato si presenti ad una (o più) tornate elettorali nell’arco del quadriennio, i relativi periodo si deovno sommare e soltanto se questi, sommati, hanno durata inferiore ai due anni, il Consigliere che avesse già svolto il mandato immediatamente precedente potrà presentarsi alla successiva tornata elettorale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 09 Maggio 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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