Il divieto del terzo mandato consecutivo è posto al fine di favorire il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo, di evitare il rischio di cristallizzazione della rappresentanza e di valorizzare le condizioni di eguaglianza per accedere alle cariche elettive.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 11 Marzo 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 31 Dicembre 2018
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