Elezioni forensi e reclamo elettorale: i soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

Il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine (cui è ascrivibile la Delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell’impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo (Nella specie, il reclamato aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita incompletezza del contraddittorio non essendo lo stesso notificato a tutti i candidati, ma solo a coloro che risultano essere stati eletti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 19 Maggio 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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