Il reclamo proponibile, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico- rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l’ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall’altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all’azione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 13 del 16 marzo 2022
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