Ai sensi dell’art. 47, co. 6, L. n. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), ciò che conta, ai fini della previsione d’ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni: sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d’ineleggibilità (già d’incandidabilità). In altri termini, il termine a quo da cui decorre la causa di ineleggibilità va individuato, anche nella disciplina sopravvenuta, nell’assunzione dell’incarico di commissario d’esame successivamente alla nomina, perché già da questo momento si verifica la situazione di potenziale condizionamento del consenso elettorale che la norma vuole impedire; sicchè la disposizione va letta nel senso che l’avvocato torna eleggibile una volta che abbia cessato l’incarico e si verta di ‘seconda’ tornata elettorale successiva alla cessazione.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21342 del 19 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21342 del 19 Luglio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 73 del 17 Settembre 2019
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