Gli avvocati componenti delle Commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine nelle lezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto, giacchè il citato divieto (art. 47, comma 6 della legge 247/2012) copre sempre l’intera tornata elettorale successiva alla cessazione dell’incarico, anche se svolta a distanza di anni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
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