Ai sensi dell’art. 47 L.247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933) l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 6 L.113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari di esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
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