Gli avvocati componenti della Commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto, giacché il citato divieto (art. 47, comma 6, della legge n. 247/2012) copre sempre l’intera tornata elettorale successiva alla cessazione dell’incarico, anche se svolta a distanza di anni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 64 del 31 marzo 2021
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 31 Marzo 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 19 Luglio 2019
0 Comment