L’istituto della prorogatio presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell’organo (prima di tale scadenza, non può esservi prorogatio), quindi non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto, sicché di tale periodo non può né deve tenersi conto ai fini del computo della durata almeno biennale dela carica consiliare che rileva ai sensi della disciplina in tema di divieto del terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 12 Giugno 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera
0 Comment