In tema di elezioni forensi, all’avvocato escluso in sede di ammissione delle candidature è consentito il reclamo, anche assistito da misure cautelari urgenti; peraltro, la mancata impugnazione dell’ammissione della candidatura non osta alla facoltà di contestare l’elezione, atteso che per tutti gli iscritti, anche diversi dall’aspirante candidato, l’atto in parola è meramente prodromico e non idoneo ad incidere in maniera definitiva su posizioni soggettive.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
0 Comment