Elezioni COA e genere meno rappresentato

È stato segnalato quello che sembrerebbe essere un errore materiale nel comma 1 dell’art. 7 del Regolamento (approvato con D.M. n. 170 del 10 novembre 2014) attuativo della L. 247/2012, laddove è prevista la seguente dicitura “arrotondamento per difetto all’unità inferiore” invece di “arrotondamento per eccesso all’unità superiore”.
La norma, secondo la segnalazione, parrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 28 della L. 247/2012, laddove è previsto che “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”, nonché con il comma 3 del medesimo art. 28, laddove è previsto che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”, disposizione confermate nella sostanza nei commi 5 e 6 dell’art. 9 dello stesso Regolamento.
In realtà il contrasto segnalato è solo apparente.
Occorre infatti precisare che, seppur funzionalmente collegate dalla ratio ispiratrice del complessivo sistema elettorale prescelto dal legislatore, ravvisabile nella valorizzazione dell’equilibrio tra i generi, regole diverse presidiano le diverse fattispecie giuridicamente rilevanti, che vanno tenute distinte e vale a dire: a) la formazione delle liste; b) l’espressione del voto; c) la composizione finale dell’organo.
Ai fini della proclamazione degli eletti, deve necessariamente essere rispettata la regola dell’equilibrio tra i generi, fissata dal comma 2 dell’art. 28 della legge nella regola per cui “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”.
Con la conseguenza che, ove l’equilibrio non si raggiunga in base alla graduatoria generale formata in sede di calcolo dei voti riportati, si dovrà ricorrere a recuperare il candidato del genere meno rappresentato che ha riportato più voti, escludendo il candidato dell’altro genere (anche se ha riportato più voti). Questo meccanismo è peraltro già disciplinato nel dm all’art. 14, comma 7.
Pertanto la dizione “deve ottenere”, prefigura un risultato obbligatorio dell’esito delle elezioni, che può essere frutto solo di un esame ex post delle risultanze elettorali (infatti si riferisce ai consiglieri eletti); laddove il termine “almeno” indica che frazioni superiori ad un terzo vanno considerate, nella fase di proclamazione dei risultati elettorali, da arrotondarsi per eccesso per raggiungere la quota indicata (di un terzo).
Si consideri il seguente esempio. Nel caso in cui debba essere eletto un Consiglio con 25 membri, per rispettare l’equilibrio dei generi determinato dalla legge, occorre che siano eletti almeno 9 consiglieri del genere “debole”: 1/3 di 25 è pari infatti ad 8,3, per cui eleggere solo 8 consiglieri violerebbe l’art. 28, co. 2, nella parte in cui dispone che “Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti” (8 è meno di 8,3 e quindi è meno di 1/3). Precisato dunque come deve essere effettuata la proclamazione degli eletti al fine di rispettare l’equilibrio dei generi, nulla vieta che le liste possano essere composte applicando il criterio dell’arrotondamento per difetto di cui all’art. 7, comma 1, del DM n. 170/2014.
Considerata l’imminenza delle prossime tornate elettorali, si coglie l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti.
1) Si ritiene che l’avviso di convocazione del Presidente di cui all’art. 4 DM n. 170/2014, con il quale viene fissata la data dell’inizio delle operazioni elettorali, costituisca atto esecutivo della previa delibera assunta dal COA.
2) Le norme di cui agli artt. 3, 4 e 11 del DM n. 170/2014, a differenza dell’art. 3, u.c. del d.lgs.lgt. n. 382/1944, non prevedono alcun quorum costitutivo dell’Assemblea, né una seconda convocazione della stessa, dovendosi procedere, nel corso di tutto l’arco temporale fissato dal COA, esclusivamente alle operazioni di voto, che risulteranno valide indipendentemente dal numero dei votanti.
3) Pare opportuno precisare che, in virtù del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, ultimo periodo, e 9, commi 5 e 6 DM n. 170/2014, le preferenze da esprimere, ove limitate nel numero ai 2/3 degli eleggibili complessivamente, possono essere attribuite indifferentemente a favore di candidati solo dell’uno, solo dell’altro ovvero di entrambi i generi.
Il limite dei 2/3 a favore di uno stesso genere non potrà comunque mai essere superato, essendo facoltà dell’elettore esprimere, a favore del diverso genere, ulteriori preferenze fino ad attingere il numero massimo degli eleggibili.
Ad esempio, in un Consiglio dell’Ordine composto da 15 componenti possono essere espresse fino a 15 preferenze – e perciò anche 11, 12, 13, 14 preferenze – fermo il limite massimo di 10 preferenze a favore di uno dei due generi.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 10 dicembre 2014, n. 107

Quesito n. 466, COA di Pescara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 107 del 10 Dicembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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