Elezioni al Consiglio dell’Ordine: il limite del doppio mandato non opera retroattivamente

La nuova normativa di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 3 (che per la prima volta ha introdotto la ineleggibilità per pregresso mandato), e art. 17, comma 3 l.n. 113/2017 (che disciplina il regime transitorio della legge n. 113/2017), non può che interpretarsi nel senso che la regola della ineleggibilità si applica ai due mandati successivi consecutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore (Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso l’elezione di un Consigliere che già aveva ricoperto due mandati, ma prima dell’entrata in vigore del Nuovo ordinamento forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 30 novembre 2015, n. 187.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 19 Luglio 2018 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32782 del 19 Dicembre 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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