Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). In particolare, anche al fine di garantire la concentrazione della predetta giurisdizione dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, tale principio si applica pure alle impugnazioni relative ad “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento” (art. 15, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012), come ad esempio l’elenco degli amministratori di sostegno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 87/2024 (elenco dei curatori speciali dei minori).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 338 del 13 Novembre 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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