In analogia con quanto espressamente previsto dalla legge con riferimento all’elenco dei delegati alle vendite (art. 179-ter disp.att.cpc), deve ritenersi che per l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali dei minori non sussista alcun vincolo territoriale, sicché è illegittima l’eventuale previsione regolamentare che consentisse iscrizione stessa ai soli avvocati del proprio Foro in quanto ostacolerebbe altrimenti il libero esercizio della professione sull’intero territorio nazionale o, comunque minerebbe, in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell’aspirare ad assumere determinati incarichi professionali anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto l’iscrizione nell’elenco tenuto da altro COA, nel cui circondario aveva domicilio professionale. Tale domanda veniva rigettata, ritenendo il COA vietata l’iscrizione in un elenco diverso da quello tenuto dal proprio COA di appartenenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il reclamo avverso tale provvedimento di rigetto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 22 Marzo 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 22 Giugno 2023 (cancellazione amm.va)
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