Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 Settembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Maggio 2018 (censura)
0 Comment