Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 29 Dicembre 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 06 Ottobre 2017 (avvertimento)
0 Comment