Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019.
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– codice: art. 59
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 05 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Settembre 2018 (sospensione)