Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto vanno valorizzati il comportamento resipiscente assunto dall’incolpato nel corso del procedimento, l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.
(Nel caso di specie, all’incolpata, ritenuta responsabile della violazione degli artt. 9, 16 comma 2 e 27 CDF, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento anche in considerazione della circostanza che le false informazioni sulle ragioni che avevano condotto all’esito infausto del giudizio erano state da lei fornite al cliente con l’intento di salvaguardare la memoria del collega codifensore, suo compagno di vita, deceduto nelle more).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021
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