Ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio da irrogare vanno valorizzati il complessivo comportamento dell’incolpato, la gravità delle condotte contestategli, la loro protrazione per un lungo arco temporale, l’intensità del dolo, la gravità delle lesioni all’immagine della professione forense ed alla propria reputazione professionale e la condotta serbata nel corso del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile di non aver diligentemente espletato il mandato difensivo e di aver fornito false informazioni al cliente ed al codifensore sullo svolgimento e sull’esito di un giudizio, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 2).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 19 del 19 maggio 2020
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