Va ricordato che la competenza a procedere in via disciplinare è dalla legge professionale (art. 38) assegnata tanto al Consiglio dell’Ordine che vigila sulla tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri, quanto al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui il fatto è stato commesso.
L’iniziativa eventualmente assunta da quest’ultimo Consiglio radica presso di sé la competenza disciplinare in virtù del principio della prevenzione.
Siffatta competenza non può essere parziale, né limitata e si estende comprende quindi a qualsiasi profilo attinente all’esercizio della funzione, la quale comprende anche il potere di disporre, in presenza dei presupposti di legge,la misura cautelare della sospensione
Stante ciò, la competenza all’applicazione della misura cautelare della sospensione spetta in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine che ha legittimamente promosso l’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 14 Luglio 2011- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
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