E’ insorto conflitto negativo tra i Consigli dell’Ordine di Gorizia e di Trieste in materia di competenza all’applicabilità della sospensione cautelare prevista dall’art. 43 l.p. Il conflitto è stato originato dalla circostanza che nei confronti degli avvocati X e Y, iscritti all’Ordine di Gorizia, pende procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine di Trieste, che a suo tempo lo aveva aperto in quanto i fatti disciplinarmente rilevanti erano stati commessi nel suo ambito territoriale. Dovendosi ora procedere all’eventuale applicazione della sospensione cautelare di detti avvocati ex art. 43 legge cit., a seguito della pubblicazione della sentenza penale di condanna dei medesimi e del conseguente strepitus fori, il COA di Gorizia chiede di conoscere se la pendenza del procedimento disciplinare davanti al COA di Trieste ha attratto – come esso ritiene – anche la competenza relativa all’applicazione della sospensione cautelare, competenza che quest’ultimo Consiglio nega.

Va ricordato che la competenza a procedere in via disciplinare è dalla legge professionale (art. 38) assegnata tanto al Consiglio dell’Ordine che vigila sulla tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri, quanto al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui il fatto è stato commesso.

L’iniziativa eventualmente assunta da quest’ultimo Consiglio radica presso di sé la competenza disciplinare in virtù del principio della prevenzione.
Siffatta competenza non può essere parziale, né limitata e si estende comprende quindi a qualsiasi profilo attinente all’esercizio della funzione, la quale comprende anche il potere di disporre, in presenza dei presupposti di legge,la misura cautelare della sospensione
Stante ciò, la competenza all’applicazione della misura cautelare della sospensione spetta in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine che ha legittimamente promosso l’azione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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