La norma dell’art. 9 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di probità, dignità decoro e indipendenza). Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà (art. 64 cdf). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 05 Settembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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