L’Avvocato che, per supportare la tesi difensiva sostenuta nell’interesse del cliente ed al fine di assicurargli l’impunità, predispone materiale probatorio fasullo, non verbalizza fedelmente le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e predispone le risposte che i dichiaranti devono fornire viola i doveri di verità ed il divieto di intrattenersi con persone informate sui fatti con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della Professione Forense).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Palma), decisione n. 43 del 22 ottobre 2020
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