Dovere di riservatezza – Produzione di corrispondenza inviata dal collega e qualificata come riservata – Illecito deontologico – Valutazione discrezionale del carattere riservato della corrispondenza – Inammissibilità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Maggio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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