Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. Infatti, la dignità e il rispetto nei confronti dei magistrati non potranno mai arrivare a comprimere il diritto di allegazione di tutto ciò che l’avvocato possa ritenere utile alla difesa, foss’anche ai fini di sollecitare l’astensione del giudice, purché ciò che si allega, appunto, sia vero e documentato e non influenzi negativamente il giudice (come nella specie).
NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Del Paggio), sentenza del 30 agosto 2002, n. 116.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 05 Settembre 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 04 Settembre 2020 (sospensione)
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