Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 207 del 9 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 09 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Marzo 2015 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34351 (respinge)
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