La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre
eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Maggio 2006 (avvertimento)
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