Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare per non aver maturato un numero sufficiente di crediti formativi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 29 Ottobre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19404 del 03 Agosto 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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